ISSN 2282-2461 I Battelli del Reno [on line]

I BATTELLI DEL RENO
RIVISTA ON LINE DI DIRITTO ED ECONOMIA DELL’IMPRESA
CRITERI REDAZIONALI
La rivista “I Battelli del Reno” è diffusa on-line dai server dell’Università degli Studi di Bari “Aldo Moro” ed offre uno strumento di facile accesso e lettura per accrescere lo studio dei temi del diritto e dell’economia dell’impresa anche attraverso analisi e ricerche multidisciplinari.
La diffusione sarà aggiornata in tempo reale non appena i singoli contributi, notizie e provvedimenti verranno approvati dalla direzione e dalla redazione della rivista. E’ garantito l’accesso a tutti i suoi contenuti con licenza Creative Commons Attribuzione – Non commerciale – Non opere derivate 3.0 Italia (CC BY-NC-ND 3.0 IT).
La direzione della rivista potrà anche prevedere numeri speciali, preceduti da una call-for-papers, dedicati ad un argomento di particolare interesse scientifico.
Tutti i testi dovranno essere inviati su file (.doc) mediante invio alla casella di posta elettronica della redazione.

I file da inviare dovranno essere due: il primo in forma completamente anonima, il secondo completo.
Il file in forma anonima sarà utilizzato per l’attività di peer review.

Il testo dovrà essere redatto secondo le regole che seguono, il mancato rispetto delle indicazioni fornite renderà il contributo non pubblicabile prima ancora dell’attività di peer review.

  • Formato: A4 21/29,7
  • margini: superiore 4 cm; inferiore 3,8 cm; sinistro 3,2 cm; destro 3,2;
  • carattere: Garamond 12,
  • interlinea: 15 pt
  • testo: giustificato;
  • note a piè di pagina: Garamond 10, interlinea singola, testo giustificato.
Scheda di revisione per peer review.
Le principali regole redazionali adottate sono le seguenti:
  • l’autore deve segnalare eventuali errori logici o di stampa nei materiali oggetto di pubblicazione (massime, errori di battitura nel testo delle sentenze) ecc.;
  • le parole straniere o latine non vanno né sottolineate né scritte in corsivo, ma in carattere normale e la regola vale anche per le abbreviazioni come op. cit., ivi …;
  • per indicare le virgolette utilizzare quelle c.d. caporali « – »;
  • utilizzare le iniziali maiuscole solo per i nomi di persona, non invece per quelli degli organismi amministrativi, politici o giudiziari, si scrive pertanto costituzione, governo, parlamento, ministro, tribunale, pretura e così via; qualora l’organo giudicante abbia una sola sede, va maiuscola solo la prima lettera (es. Corte di cassazione, Corte costituzionale, Corte di giustizia, Corte di appello),
  • gli acronimi vanno sempre citati con lettere maiuscole e senza punti;
  • salvo particolari esigenze espositive, la dottrina va citata in ordine cronologico, dalla più vecchia alla più recente;
  • i cognomi degli autori citati (ad eccezione della lettera iniziale) devono essere in maiuscoletto;
  • per quanto riguarda gli articoli pubblicati su riviste giuridiche citare: NOME DELL’AUTORE (maiuscoletto), titolo (corsivo), in rivista (corsivo) anno a quattro cifre (senza virgola prima), pagina (senza p. o pp.);
  • per quanto riguarda le monografie citare: NOME DELL’AUTORE, titolo, nome dell’editore, luogo ed anno dell’edizione, pagina;
  • per quanto riguarda trattati e opere composte in genere gli articoli o i saggi tratti dalle opere composte vanno citati secondo il seguente schema: AUTORE, titolo del saggio, in CURATORE dell’opera, titolo dell’opera composta, editore, luogo di pubblicazione, anno, pagina;
  • per quanto riguarda commentari e opere simili seguire lo schema: Autore, sub art. + numero dell’articolo + fonte dell’articolo, in AUTORE/Direttore del Commentario, Titolo del Commentario, editore, luogo di pubblicazione, anno;
  • le citazioni della giurisprudenza sono di norma: a) per grado, a partire dalle giurisdizioni superiori; b) all’interno delle pronunce rese da organi dello stesso grado in ordine cronologico inverso, ossia dalla più recente alla meno recente;
  • per gli organi con un’unica sede (Cassazione, Consiglio di stato, Corte dei conti, Corte costituzionale) citare secondo lo schema: autorità data numero, in rivista anno, pagina;
  • per gli organi con più sedi (pretura, tribunale, corte d’appello) citare secondo lo schema: autorità città, data, in rivista anno, pagina;
  • per la Corte di giustizia (o Tribunale di prima istanza o Autorità garante della concorrenza e del mercato) citare secondo lo schema: Corte di giustizia data, nome del caso, numero della causa, in rivista anno, pagina;
  • per quanto riguarda i provvedimenti normativi la prima citazione deve essere completa: tipo di provvedimento + data + numero, tutto senza virgole, es. legge 15 febbraio 1997 n. 612.

>> Elenco delle abbreviazioni più comuni

REGOLE DELLA PROCEDURA DI PEER REVIEW

1) Il referaggio consiste nella sottoposizione del lavoro alla valutazione di due professori ordinari sorteggiati dalla Direzione nell’ambito dell’apposito elenco; in sede di prima applicazione e comunque non oltre il 31 luglio 2013 i referee potranno essere selezionati anche tra i condirettori e i membri del comitato scientifico della rivista.

2) Il revisore è vincolato al riserbo assoluto intorno alle valutazioni formulate e si impegna a non divulgare il lavoro ed i relativi contenuti, da intendersi strettamente confidenziali.

3) All’autore non è rivelato, in nessun momento, il nome del revisore che ha valutato il lavoro, né il revisore deve conoscere per nessun motivo il nome dell’autore dell’opera o averne letto stesure o bozze preliminari a quella sottoposta a revisione.

4) I nominativi dei revisori consultati per la valutazione dei lavori pubblicati nella rivista sono pubblicati in apposito elenco senza riferimento ai lavori valutati.

5) La Direzione (o un componente delegato) invia al revisore il singolo lavoro accompagnato da una scheda di valutazione e solo dopo che la Direzione abbia ritenuto il lavoro preliminarmente approvabile.

6) Il revisore restituisce il contributo e la scheda nella quale esprime il giudizio “favorevole’’ o “non favorevole’’; il giudizio “favorevole’’ può essere corredato dall’indicazione di “eventuali criticità’’ che possono importare una revisione o modificazione del lavoro.

7) Nel caso di giudizio “favorevole’’ accompagnato dalla specificazione di “eventuali criticità’’ il lavoro è restituito all’autore per le conseguenti modifiche da apportare.

8) La Direzione ha la responsabilità ultima della decisione di pubblicare o meno il contributo, ferma restando l’esclusiva responsabilità dell’autore per i suoi contenuti.

9) I revisori sono scelti in modo da rappresentare diverse aree disciplinari e con presenza di studiosi che siano professori di ruolo equivalente all’ordinario in Università straniere.

10) L’elenco dei revisori e dei lavori valutati da ciascuno di essi viene aggiornato annualmente ed è riservato. L’elenco e la conservazione delle schede di valutazione sono sottoposti alla vigilanza e custodia dei direttori della rivista che a richiesta possono consentire, ove necessario e previsto, l’accesso ai dati.

11) I contributi pubblicati nelle sezioni della rivista intitolate “giurisprudenza” e “materiali ” possono essere sottoposti – ove ritenuto necessario – solo al vaglio dei direttori, ovvero di membri del comitato scientifico o della redazione scelti dalla direzione.

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